Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

VODIM

Risultati per: art

Numero di risultati: 58 in 2 pagine

  • Pagina 1 di 2

Sentenza n. 1988

334481
Cassazione penale, sezione I 50 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
  • w
  • Scarica XML

Sentenza n. 1988

Col primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.649 c.p.p. sul rilievo che nella sentenza impugnata è stato erroneamente

Sentenza n. 1988

motivazione dell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art.603 c.p.p.. Inoltre, deve sottolinearsi che il secondo comma dell’art.627 c.p.p., dopo

Sentenza n. 1988

cui all’art. 319 c.p. nonché di N. C. e S. per il reato di abuso di ufficio ex art. 324 c.p. in relazione alla illegittima approvazione del piano di

Sentenza n. 1988

risultato di una corretta lettura della disposizione di cui all’art. 499, comma 5 c.p.p. secondo cui il “testimone può essere autorizzato dal presidente a

Sentenza n. 1988

ex art. 75 della l. 685-75 ed impediscono la configurabilità di differenti fattispecie riconducibili a differenti norme incriminatrici, quale, ad

Sentenza n. 1988

semplice consultazione di appunti ai sensi e per gli effetti del quinto comma dell’art. 499 e del secondo comma dell’art. 514 c.p.p. rende evidente

Sentenza n. 1988

richiamato l’art. 627, comma 4 c.p.p. per considerare precluse tutte le questioni di rito inerenti alle precedenti fasi processuali, osservando che la

Sentenza n. 1988

1.4. – Sono sottratte alla preclusione ex art. 627, comma 4 c.p.p. le censure a mezzo delle quali i ricorrenti hanno denunciato la inutilizzabilità

Sentenza n. 1988

processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ai sensi dell’art. 606 lett. c) c.p.p. sotto i seguenti profili: inutilizzabilità derivata delle deposizioni

Sentenza n. 1988

Il reato di abuso d’ufficio previsto dall’art.323 c.p., nel testo modificato dall’art.1 della l. 16.7.1997, n.234, è estinto per prescrizione

Sentenza n. 1988

patteggiamento ex art. 599, comma 1 e 4 e 602, comma 2 c.p.p., con rinuncia agli altri motivi.

Sentenza n. 1988

Non è producente l’obiezione a mezzo della quale vari ricorrenti hanno lamentato la violazione del citato art. 499, comma 5 adducendo che tale

Sentenza n. 1988

Con motivi nuovi il difensore dello S. deduceva la non configurabilità del reato alla luce della riformulazione dell’art. 323 c.p. con l. 16.7.1997

Sentenza n. 1988

per violazione dell’art. 606 lett. c) ed e), in relazione agli artt. 627, comma 2,3 e 4 e 624, comma 12 c.p.p., in quanto la Corte di rinvio aveva

Sentenza n. 1988

P) Il difensore di M. G. chiedeva l’annullamento della sentenza in base ai seguenti motivi di ricorso: a) nullità ex art. 606 lett. b) ed e) per

Sentenza n. 1988

valutazione delle prove assunte ex art. 603 c.p.p. ritenute irrilevanti, senza plausibile spiegazione, riguardo al fermo e al sequestro della somma di dieci

Sentenza n. 1988

Premesso che la nozione di invalidità derivata ha trovato esplicito riconoscimento normativo con l’art. 185, comma 1 c.p.p. che, nel regolare gli

Sentenza n. 1988

Collegio in cui è stato precisato che la regola preclusiva di cui al quarto comma art. 627 del codice vigente costituisce un necessario corollario

Sentenza n. 1988

posta dall’art.1 della l. 16.7.1997, n.234, e presenta, quindi, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa da essa delineata.

Sentenza n. 1988

di legittimità in tema di controllo delle dichiarazioni rese da correi e da persone imputate in procedimenti connessi ai sensi dell’art. 192, comma 3 e

Sentenza n. 1988

giudice di merito nella scelta di concedere o di rifiutare le circostanze attenuanti ex art.62 bis c.p., deve porsi in risalto che l motivazione della

Sentenza n. 1988

Nella sentenza impugnata è stata negata l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.649 c.p.p. rilevando che, nonostante gli indubbi

Sentenza n. 1988

alla pronuncia di assoluzione ex art. 530, comma 2 anziché ai sensi dell’art. 530, comma 1 c.p.p. per avere la Corte di merito omesso di rilevare che

Sentenza n. 1988

dalla Corte di Cassazione e la portata della disposizione di cui all’art. 627, comma 4 c.p.p. consentivano al giudice di rinvio di pronunciarsi soltanto

Sentenza n. 1988

piano di lottizzazione avesse avuto una trattazione accelerata e un irregolare iter burocratico. Gli stessi vizi ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p

Sentenza n. 1988

parte del giudice di secondo grado dell’art.603 c.p.p. per la ragione che era stata adeguatamente motivata l’assoluta necessità di disporre la

Sentenza n. 1988

CIMEP e la variante al piano regolatore generale, contenente il rinvio all’art.22 delle N.T.A.– nel caso di specie ricorrono gli elementi costitutivi

Sentenza n. 1988

contenuto del dictum del Supremo Collegio, cui il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi a norma del terzo comma dell’art. 627 c.p.p., sia ai

Sentenza n. 1988

condizioni per l’effetto estensivo ai sensi dell’art.587 c.p.p.-

Sentenza n. 1988

circostanze attenuanti tipizzate. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, nel concedere o nel negare le attenuanti ex art.62 bis c.p., il

Sentenza n. 1988

avere commesso il fatto ai sensi dall’art. 530, comma 2 c.p.p. e tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche riconosciute a N. G., a M. G., a T

Sentenza n. 1988

rivolte contro il capo di sentenza concernente la responsabilità degli imputati per il delitto previsto dall’art.75 della l. 22.12.1975, n.685, dovendo

Sentenza n. 1988

valutazione rispondente ai canoni logici e giuridici posti dall’art.192 c.p.p., è stato reputato univocamente indicativo dell’inserimento dell’imputato nell

Sentenza n. 1988

in Milano possa avere il divieto del bis in idem ritenendo che la responsabilità per il delitto associativo ex art. 416 bis c.p., affermata dal

Sentenza n. 1988

di Milano e da C. S. D. contro la pronuncia di assoluzione a norma dell’art. 530, comma 2 c.p.p.: il primo ha dedotto che è stata esclusa l

Sentenza n. 1988

I) I difensori di C. A. hanno proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi: a) violazione dell’art

Sentenza n. 1988

1.2. – Dai principi testè esposti si evince che il fondamento della disposizione di cui al quarto comma dell’art. 627 c.p.p. poggia sulla

Sentenza n. 1988

dell’art. 649 c.p.p. sul rilievo che il presente processo e quello svoltosi a Palermo, avente ad oggetto il delitto associativo ex art. 416 bis c.p

Sentenza n. 1988

il limite posto dal quarto comma dell’art. 627 non oprerebbe nei confronti delle inutilizzabilità, essendo evidente che, poiché tale norma è

Sentenza n. 1988

dei verbali e degli atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria, colpita dal divieto posto dal secondo comma dell’art

Sentenza n. 1988

situazione di equivocità e di ambivalenza che giustifica il proscioglimento ai sensi dell’art. 530, comma 2 c.p.p.– Ciò posto, deve sottolinearsi che nella

Sentenza n. 1988

diversa prospettiva dischiusa dall’art. 627, comma 2 c.p.p., la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale compiuta nel giudizio di rinvio risulta sorretta

Sentenza n. 1988

rinviava per nuovo giudizio ad altra Sezione di Corte di Appello di Milano, rilevando che, a norma dell’art. 242 disp. att. del vigente codice di rito

Sentenza n. 1988

S. A., assessore all’urbanistica del Comune di Milano, è stato condannato per il delitto di abuso di ufficio ex art. 323, comma 2 c.p. e la sua

Sentenza n. 1988

la totale convergenza delle distinte fonti di prova è stata reputata univocamente significativa dell’esistenza associazione ex art. 75 della l. 685

Sentenza n. 1988

inosservanza e falsa applicazione dell’art. 110 c.p. nonché da mancanza e illogicità manifesta della motivazione per la ragione che, in violazione delle

Sentenza n. 1988

denunciandone la nullità ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte

Sentenza n. 1988

relazione all’art. 75, comma 2 l. 685-75 in ordine alla configurabilità della partecipazione a sodalizio criminoso finalizzato allo spaccio di sostanze

Sentenza n. 1988

del motivo di ricorso ex art.606, comma 1 lett. e) c.p.p., il compito della Corte Suprema non consiste nell’accertare la plausibilità e l’intrinseca

Sentenza n. 1988

dal quarto comma dell’art. 627 c.p.p. ma, più semplicemente, quella di rimettere al giudice di rinvio a seguito dell’accoglimento dei motivi di

Cerca

Modifica ricerca

Categorie